venerdì 8 giugno 2012

AUTONOMIA

AUTONOMIA
Il termine indica l’approccio che le istituzioni scolastiche sono tenute ad assumere in riferimento alle previsioni del regolamento 275/1999, inerente la definizione, l’adozione e l’attuazione dei piani dell’offerta formativa, singolarmente o in rete, individuati, ai fini della soddisfazione dei fabbisogni formativi espressi dal territorio, del diritto alla scelta educativa da parte delle famiglie, della libertà di insegnamento dei docenti. Gli spazi di autonomia, didattica organizzativa di ricerca sperimentazione e sviluppo delegati direttamente alle scuole dal DPR 275/99 e dalle successive modifiche, non sono stati modificati dai decreti di riordino del secondo ciclo, per le tre diverse tipologie di percorsi liceali, professionali e tecnici. Le quote dell’autonomia restano pertanto finalizzate sia al potenziamento degli insegnamenti obbligatori sia dell’area generale che dell’area di indirizzo, per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti. La quota complessiva dell’autonomia non può superare la soglia del 20%, quantificabile sia all’interno del monte ore assegnato annualmente a ciascuna disciplina di insegnamento che sull’intero quadro orario annuale del piano di studi. Nel piano di studi dei licei tale opportunità risulta ampliata per il secondo biennio fino ad una quota massima del 30%, ma vengono introdotti vincoli per i quali a saldo dell’intero quinquennio nessuna disciplina può essere ridotta di più di un terzo del totale e nel quinto anno nessuna disciplina tra quelle obbligatorie può essere eliminata dal piano. L’utilizzo della quota di autonomia non dovrà comunque determinare incrementi di organico. Negli istituti tecnici la quota di autonomia fissata è vincolata sia nel primo biennio che nel successivo triennio alla soglia del 20% al di sopra della quale nessuna disciplina può essere decurtata. Alla realizzazione di tali opportunità di arricchimento dell’offerta può essere assegnata una quota aggiuntiva di organico, a favore delle istituzioni scolastiche, o di accordi di rete, nell’ambito di quella annualmente resa disponibile dal decreto interministeriale sugli organici. Nei piani di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono previste in aggiunta a quelle dell’autonomia sempre attestate sul 20%, ampie quote di flessibilità che si aggiungono a quelle per soddisfare particolari e specifiche finalità fissate dall’ordinamento.

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