AUTONOMIA
Il termine indica
l’approccio che le istituzioni scolastiche sono tenute ad assumere in
riferimento alle previsioni del regolamento 275/1999, inerente la definizione,
l’adozione e l’attuazione dei piani dell’offerta formativa, singolarmente o in
rete, individuati, ai fini della soddisfazione dei fabbisogni formativi
espressi dal territorio, del diritto alla scelta educativa da parte delle
famiglie, della libertà di insegnamento dei docenti. Gli spazi di autonomia,
didattica organizzativa di ricerca sperimentazione e sviluppo delegati direttamente
alle scuole dal DPR 275/99 e dalle successive modifiche, non sono stati
modificati dai decreti di riordino del secondo ciclo, per le tre diverse
tipologie di percorsi liceali, professionali e tecnici. Le quote dell’autonomia
restano pertanto finalizzate sia al potenziamento degli insegnamenti
obbligatori sia dell’area generale che dell’area di indirizzo, per tutti gli
studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per
attivare ulteriori insegnamenti. La quota complessiva dell’autonomia non può
superare la soglia del 20%, quantificabile sia all’interno del monte ore
assegnato annualmente a ciascuna disciplina di insegnamento che sull’intero
quadro orario annuale del piano di studi. Nel piano di studi dei licei tale
opportunità risulta ampliata per il secondo biennio fino ad una quota massima
del 30%, ma vengono introdotti vincoli per i quali a saldo dell’intero
quinquennio nessuna disciplina può essere ridotta di più di un terzo del totale
e nel quinto anno nessuna disciplina tra quelle obbligatorie può essere
eliminata dal piano. L’utilizzo della quota di autonomia non dovrà comunque
determinare incrementi di organico. Negli istituti tecnici la quota di
autonomia fissata è vincolata sia nel primo biennio che nel successivo triennio
alla soglia del 20% al di sopra della quale nessuna disciplina può essere
decurtata. Alla realizzazione di tali opportunità di arricchimento dell’offerta
può essere assegnata una quota aggiuntiva di organico, a favore delle
istituzioni scolastiche, o di accordi di rete, nell’ambito di quella
annualmente resa disponibile dal decreto interministeriale sugli organici. Nei
piani di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono
previste in aggiunta a quelle dell’autonomia sempre attestate sul 20%, ampie
quote di flessibilità che si aggiungono a quelle per soddisfare particolari e
specifiche finalità fissate dall’ordinamento.

 
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