OBBLIGO
DI ISTRUZIONE
L’adempimento
dell’obbligo di istruzione, innalzato fino al sedicesimo anno di età, deve
consentire l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai piani di
studio relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore, sulla base del regolamento adottato nell’agosto 2007. Il suo
ordinamento è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno.
E’ possibile completare tale obbligo all’interno dei percorsi di istruzione dei
tre diversi ordinamenti liceali, professionali e tecnici, nella formazione
professionale ad esclusiva titolarità regionale, nei percorsi di istruzione e
formazione professionale. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento
generali e specifici previsti dai predetti piani possono essere concordati tra
il MPI e le singole Regioni percorsi che, fatta salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la
dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di
istruzione. I saperi afferenti all’obbligo sono articolati in conoscenze
abilità e competenze con l’indicazione degli assi culturali di riferimento.
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