CONTRATTI
D’OPERA
Gli istituti tecnici
ed i professionali possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo
del lavoro e delle professioni, con una specifica e documentata esperienza
professionale maturata nel settore di riferimento, per l’arricchimento
dell’offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti
nell’istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità, e nell’ambito delle
risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica. Per
le opportunità fin qui richiamate appare corretto richiamare i dispositivi dell’articolo
35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 relativo alle collaborazioni plurime,
secondo il quale i docenti possono prestare la loro collaborazione con scuole
di non propria titolarità, che necessitano di particolari competenze
professionali non presenti o non disponibili nel corpo docenti di quella
scuola. Tale collaborazione non comporta esoneri dall’insegnamento nella scuola
di titolarità, va autorizzata dal dirigente scolastico e non deve interferire
con gli ordinari obblighi di servizio.
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