FLESSIBILITA’
Con tale termine viene indicata una particolare forma di ampliamento delle quote di autonomia didattica ed organizzativa, cui è strettamente collegata, per il raggiungimento di specifiche finalità dell’ordinamento dell’istruzione tecnica e professionale. Nel caso degli istituti professionali la quota di flessibilità può essere utilizzata per un 25% nel primo biennio e del 35% nel terzo anno, per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema formativo dell’istruzione e della formazione professionale regionale, ai fini dell’acquisizione delle qualifiche professionali. Nel secondo biennio e nel terzo anno degli istituti professionali la quota di flessibilità, rispettivamente attestata sul 35% e sul 40% dell’orario annuale, delle lezioni, può inoltre essere utilizzata per articolare le aree di indirizzo definite dall’apposito regolamento per corrispondere alle esigenze del territorio ed ai fabbisogni formativi del mondo del lavoro e delle professioni. Nelle quarte e nelle quinte classi funzionanti negli istituti professionali nell’anno scolastico 2010-2011 l’area di pofessionalizzazione viene sostituita, fino alla messa a regime del nuovo ordinamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro.
Le condizioni di utilizzo degli ambiti di flessibilità negli istituti tecnici è fissato esclusivamente a favore del secondo biennio per una quota del 30% e per il 35% nell’ultimo anno, per le stesse finalità ed alle stesse condizioni definite per il triennio conclusivo degli istituti professionali. Non sono previste quote di flessibilità per il primo biennio degli istituti tecnici.
Con tale termine viene indicata una particolare forma di ampliamento delle quote di autonomia didattica ed organizzativa, cui è strettamente collegata, per il raggiungimento di specifiche finalità dell’ordinamento dell’istruzione tecnica e professionale. Nel caso degli istituti professionali la quota di flessibilità può essere utilizzata per un 25% nel primo biennio e del 35% nel terzo anno, per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema formativo dell’istruzione e della formazione professionale regionale, ai fini dell’acquisizione delle qualifiche professionali. Nel secondo biennio e nel terzo anno degli istituti professionali la quota di flessibilità, rispettivamente attestata sul 35% e sul 40% dell’orario annuale, delle lezioni, può inoltre essere utilizzata per articolare le aree di indirizzo definite dall’apposito regolamento per corrispondere alle esigenze del territorio ed ai fabbisogni formativi del mondo del lavoro e delle professioni. Nelle quarte e nelle quinte classi funzionanti negli istituti professionali nell’anno scolastico 2010-2011 l’area di pofessionalizzazione viene sostituita, fino alla messa a regime del nuovo ordinamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro.
Le condizioni di utilizzo degli ambiti di flessibilità negli istituti tecnici è fissato esclusivamente a favore del secondo biennio per una quota del 30% e per il 35% nell’ultimo anno, per le stesse finalità ed alle stesse condizioni definite per il triennio conclusivo degli istituti professionali. Non sono previste quote di flessibilità per il primo biennio degli istituti tecnici.

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